giovedì 27 marzo 2008

LA COMUNICAZIONE



IL TERMINE COMUNICAZIONE
COMUNICAZIONE proviene dal latino "communis” parola composta da “cum" (con) e dal tema di "munia" (doveri, vincoli)significa dunque STRINGERE INSIEME e questa radice etimologica é condivisa da parole come comune, comunità, comunione, comunicazione. Il concetto di comunicazione comprende la RELAZIONE DEL RICEVENTE e comporta un concetto di azione comune.
LE CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE
Comunicare con gli altri, cioè scambiare esperienze, idee, emozioni con le persone che ci circondano, interagire in vari modi con coloro che condividono con noi l'ambiente sociale, di lavoro o familiare, rientra nell'esperienza vitale primaria di ciascuno di noi. In ogni momento della vita noi comunichiamo, scambiamo cioè informazioni e influenzamento con le persone con te quali siamo in contatto, sia esso fisico o anche solo epistolare. Della comunicazione tutti noi conosciamo molte cose senza saperlo: sappiamo parlare correttamente nella nostra lingua, ma probabilmente non conosciamo le regole alle quali ci conformiamo. La comunicazione è il nostro legame con il mondo estremo, tanto che Luft sostiene che "è impossibile avere consapevolezza di sé e degli altri senza un'adeguata comunicazione".

GLI ELEMENTI BASE DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE

Definiamo comunicazione quel processo di scambio di informazioni e di influenzamento reciproco che avviene in un determinato contesto. Il processo di comunicazione prevede l'esistenza di alcuni elementi essenziali:
- emittente
- ricevente o destinatario
- codice
- canale
- messaggio
- contesto
EMITTENTE : è il soggetto che in funzione di uno scopo invia un messaggio
RICEVENTE : è il soggetto a cui o indirizzato il messaggio
CODICE : è un sistema di simboli ( segnali o segni) regolati da rapporti di corrispondenza ai significati, normali da regole condivise dai soggetti che comunicano. Il LINGUAGGIO è un particolare sistema di segni strutturati cioè organizzati in un sistema. Può essere verbale, scritto, mimico, figurativo, musicale, matematico, chimico, floreale, etc.
CANALE : è il MEZZO fisico (voce, corpo). tecnico( telefono etc), sociale (scuola, massmedia) attraverso cui passa il messaggio .
MESSAGGIO : è IL CONTENUTO, l'informazione che si comunica
CONTESTO : è l'ambienta fisico e sociale nel quale avviene la comunicazione


COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE
La comunicazione interpersonale si manifesta sia verbalmente ( linguaggio numerico) che non verbalmente (linguaggio analogico). Il linguaggio verbale esprime meglio la parte contenutistica, ma non chiarisce quale o il rapporto tra i comunicanti; il linguaggio non verbale, invece trasmette più adeguatamente le informazioni relative alla qualità del rapporto, ma è molto meno preciso nel definire il contenuto.
E' possibile comunicare anche senza l'uso della parola: i comportamenti, i gesti, al di là delle parole, comunicano come ci poniamo nei confronti del ricevente e del contesto. Si può dire che E' IMPOSSIBILE NON COMUNICARE (P.WatzIavick ); due persone che non si parlano voltandosi le spalle si comunicano che non vogliono comunicare. Lo stesso contesto non è neutro; l'ambiente sociale e fisico comunica una comunicazione analogica a tutti i soggetti, tanto che si può dire che a volte il rapporto può essere capito solo attraverso il contesto in cui ha luogo la comunicazione.

CONTENUTO E RELAZIONE

Nella comunicazione distinguiamo un aspetto contenutistico e uno di relazione. Il contenuto è I' insieme di notizie, dati e informazioni che si trasmettono; I'aspetto di relazione definisce il tipo di rapporto esistente tra le parti , anche sé questo non è mai completamente chiaro. Un esempio può
chiarire quanto affermato: dire ad un principiante automobilista "è importante togliere la frizione gradatamente e dolcemente", è diverso da dire "togli di colpo la frizione e rovinerai la trasmissione in un momento! Queste due frasi recano lo stesso contenuto di informazione, ma evidentemente definiscono relazioni molto diverse.

METACOMUNICAZIONE

La spiegazione di come la comunicazione debba essere interpretata è metacomunicazione; questa si realizza sia con espressioni verbali che con espressioni non verbali. Dire "sto scherzando!' oppure "voleva essere un complimento!", significa chiarire il senso di ciò che si o detto; lo stesso effetto, ma di minore chiarezza, procurano tono della voce, sorrisi o espressioni del volto. "La metacomunicazione o essenzialmente un modo di ricercare le regole soggiacenti che governano la relazione" ( Luft ).

SIMMETRIA E COMPLEMENTARIETÀ
Tutti gli scambi comunicativi sono simmetrici o complementari a seconda che siano basati sull'eguaglianza o sulla differenza delle posizioni, sociali o psicologiche delle persone coinvolte. Si chiamano relazioni simmetriche quelle basate sulla uguaglianza delle posizioni dei partners comunicativi, complementari quelle basate sulla differenza. La relazione complementare da luogo a due diverse posizioni: una di supremazia o dominanza (one up) ed una di inferiorità o sottomissione (one down); colui che comunica superiorità tende ad indurre il suo aspetto complementare, l'inferiorità, nell'altro e viceversa. E' importante sottolineare la natura interdipendente della relazione: un soggetto non impone all'altro una relazione
complementare, ma entrambi i soggetti si comportano in un modo che presuppone il comportamento dell'altro. Tipiche relazioni complementari sono madre - figlio, medico - paziente, capo-reparto - operaio. La relazione simmetrica è caratterizzata dalla parità delle posizioni, esempio: colleghi allo stesso livello, due amici, etc.
I modelli di relazione non presuppongono giudizi di valore, ma solo categorie interpretative; essere in posizione one-up o one-down non significa in so essere forte, buono, prepotente, oppure debole, remissivo, cattivo, etc.

LA COMUNICAZIONE NON VERBALE

E' quella che si esprime con il comportamento, tramite gli oggetti, gli ambienti, l'abbigliamento personale, la mimica facciale, il tono della voce, tutto ciò che va oltre le parole, insomma. Il canale non verbale è più veloce poiché veicolato dalla vista (luce), inoltre e' l'aspetto più istintivo della comunicazione (poiché nella nostra cultura non viene prestata attenzione a questo tipo di comunicazione) e quindi 'crediamo di più" a ciò che ci dice il non verbale che alla parte più razionale del messaggio. Con le parole si può mentire, col corpo è molto-più difficile. Se le due parti del messaggio sono coerenti il messaggio viene rafforzato, se sono incoerenti il messaggio è ambiguo. Naturalmente, nell'ambito del colloquio, il canale verbale mantiene un ruolo determinante; tuttavia l'analisi del comportamento non verbale offre una serie di ulteriori informazioni che il contenuto verbale in sé non contiene. L'importanza relativa delle componenti, dipende dal tipo di comunicazione, nel caso di relazioni affettive, l'importanza della comunicazione non verbale o preponderante.
La comunicazione non verbale:
- esprime contenuti emozionali e relazionali
- risulta più efficace nel destinatario per la maggior spontaneità
- può essere utilizzata sia per rinforzare il messaggio, sia per renderlo contraddittorio
- spesso è inconsapevole, quasi sempre è di difficile controllo, specie in caso di situazioni ansiogene o stressanti.
Occorre quindi:
- utilizzare i propri sensi (specie vista e udito) per riconoscere il significato complessivo della comunicazione
- prestare attenzione ai feed-back sensoriali, cioè a quei minimi indizi di comunicazione quali movimenti degli occhi, variazione del colore della pelle, alterazioni e cambiamenti di posizione e dei ritmi respiratori.
- acquisire consapevolezza, insomma, dell'esistenza di questo livello comunicativo che tutti noi percepiamo ed interpretiamo, ma che culturalmente non siamo abituati a considerare.

LE DIVERSE COMPONENTI DELLA COMUNICAZIONE NON VERBALE

La comunicazione non verbale si può articolare in varie classi:
- cinesica
- prossemica
- paralinguistica
CINESICA
Nell'ambito delle comunicazioni non verbali, la cinesica indica l'insieme dei movimenti di tutte le parti del corpo, che si suddividono in:
- postura, cioè la posizione assunta dal corpo nello
- gesti delle mani
- movimenti del tronco, degli arti e del capo
- espressioni del volto
- sguardo
PROSSEMICA
La prossemica indica il comportamento spaziale, cioè l'uso dello spazio da
parte delle persone e i rapporti di distanza e orientamento con gli altri. E. Hall ha definito le "regole prossemiche” culturalmente definite e da tutti condivise, che definiscono le distanze appropriate per i vari tipi di relazioni sociali.
PARALINGUISTICA
Gli aspetti non linguistici della comunicazione verbale vengono definiti, nel loro complesso: paralinguistica
Essi comprendono le qualità della voce e le vocalizzazioni.
Le qualità della voce includono il tono, la risonanza, le caratteristiche temporali, etc. Le vocalizzazioni rappresentano invece una varietà di suoni che non hanno la struttura propria del linguaggio e includono i
caratterizzatori vocali (riso, pianto, sospiri, sbadigli, etc.) , i qualificatori vocali (intensità, tono. estensioni, etc.) e i segregati vocali (suoni di
commento o interiezioni come "uhm", "oh", "eh", etc)

LE REAZIONI DEL RICEVENTE

La comunicazione umana consente quattro possibili reazioni da parte del ricevente alla definizione che l'emittente ha dato di so attraverso il suo messaggio.
- conferma
- negazione
- disconferma
- squalifica
CONFERMA
L'accettazione, da parte del ricevente, della definizione che l’ emittente ha dato di sé e del suo messaggio
NEGAZIONE
La negazione rappresenta una necessità per la stabilità e lo sviluppo della personalità di un individuo. Nel caso che il ricevente sia d'accordo sulla definizione proposta, si ha accettazione; nel caso in cui non sia d'accordo, si ha negazione che prevede però una presa di posizione al riguardo, e tale posizione potrebbe essere tradotta nell'affermazione: hai torto.
DISCONFERMA
E' la negazione della realtà dell'emittente come emittente della definizione data. Qui non si afferma "hai torto", bensì tu non esisti"
SQUALIFICA
Comunicazione che tende a invalidare le proprie comunicazioni e quelle dell'altro (cambiare argomento, usare frasi incomplete, fraintendere, etc.)

LA DECODIFICA ED IL DESTINATARIO

La decodifica è l'attribuzione da parte del destinatario o ricevente di un significato al messaggio ricevuto. Egli interpreta il significato del messaggio e questo può non coincidere con quello assegnategli da chi lo ha inviato. Entra qui in gioco anche la percezione.

LA PERCEZIONE

E' il filtro soggettivo attraverso il quale gli elementi oggettivi vengono visti dagli individui in un determinato spazio o contesto. Ogni persona ha il suo bagaglio di memorie, esperienze, valori, principi, cultura, stati emotivi e tutto ciò può entrare in gioco determinando il significato che attribuisce al messaggio ricevuto.

COMUNICAZIONE E MOTIVAZIONE

Perché si abbia un' efficace comunicazione interpersonale, i soggetti devono essère motivati. E' necessario che si verifichino tre condizioni:
- Simpatia ed interesse tra le persone coinvolte
- Assenza di atteggiamenti moralistici o sanzionatori
- Astensione delle parti da ogni forma di pressione o di coercizione.

IL FEEDBACK

II feedback consiste nelle reazioni che il destinatario manifesta nei confronti del messaggio che gli viene indirizzato.
La reazione non o solo e sempre verbale: un gesto, un atteggiamento del viso, un silenzio, costituiscono un feedback. E importante prestare a tutte queste reazioni la massima attenzione. L'emittente ottiene attraverso il feedback una serie preziosa di informazioni con cui strutturare i messaggi successivi. Il feedback o visivo o
uditivo.

COMUNICAZIONE AD UNA O DUE VIE

Comunicazione ad una via
- fa risparmiare tempo
- non vi é conflitto
- l’emittente non corre il rischio di dover riconoscere i propri errori
- il messaggio deve essere semplice
Tipico esempio sono le comunicazioni dei mass media e la lezione tradizionale

EMITTENTE DESTINATARIO

Comunicazione a due vie
- maggiore precisione
- maggior sicurezza del ricevente
- rischi di conflitto
- richiede più tempo
- può coinvolgere un numero limitato di persone Tipico esempio la discussione.
-
EMITTENTE DESTINATARIO

Solo la comunicazione a due vie è vera e propria comunicazione poiché tiene conto del feedback e su questo si struttura. I due tipi di comunicazione hanno vantaggi e svantaggi che dovranno essere tenuti in considerazione nello scegliere quale utilizzare, tenendo conto degli obiettivi della comunicazione

IL DISTURBO NELLA COMUNICAZIONE

Con disturbo si intende qualsiasi interferenza che ostacoli la trasmissione del messaggio.
Le interferenze possono verificarsi:
- nella fonte di trasmissione ( parla un'altra lingua o volume basso)
- nel messaggio ( termini astrusi e incomprensibili)
- nel canale di trasmissione (rumori, linee telefoniche disturbate, etc)
- nel destinatario ( è distratto, arrabbiato, stanco, etc.)
Le interferenze sono di origine ambientale (rumori, brusii, etc.) ma anche di
origine psicologica, cioè correlate agli interlocutori.
La comunicazione dunque non avviene mai in modo puro.
Fattori di diversa natura comportano infatti la distorsione dei messaggi o la loro erronea comprensione.
Per questo è molto importante che l'emittente verifichi che il messaggio sia veramente arrivato e nella forma desiderata al ricevente. Quando si formula un messaggio dunque:
-è importante cercare di esprimersi in modo comprensibile per l'interlocutore; anche la mimica e la gestualità aiutano a rendere più
-comprensibile ed accettabile il messaggio
-é necessario verificare se il messaggio è stato compreso e mettersi nell'ottica per cui il valore del messaggio è dato dal risultato che ottiene; se non è quello sperato la responsabilità non è del ricevente (non ha capito) ma dell'emittente che ha sbagliato la programmazione del proprio messaggio. Nella comunicazione interpersonale la rigidità e l'egocentrismo si manifestano con l'incapacità di uscire dai propri schemi per tener conto anche di quelli altrui.

REGOLE PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE

Essere buoni comunicatori richiede competenze sia tecniche (saper usare un buon linguaggio, saper fare un discorso, etc) che relazionali ( saper gestire relazioni, avere consapevolezza di alcuni meccanismi psicologici coinvolti nel processo comunicativo). In particolare occorreranno:

1. ABILITÀ DI ESPRIMERE SE STESSI

2. ABILITÀ DI CAPIRE E DI CONSIDERARE L'ALTRO (ASCOLTO EMPATICO)

3. ABILITÀ NEL PASSARE DALL" ESSERE ASCOLTATORE AD ESSERE EMITTENTE" E VICEVERSA (SCAMBIO DI RUOLI)

IL TRATTAMENTO FISCALE APPLICABILE AI SERVIZI RESI NELL'AMBITO CIMITERIALE

Con la risoluzione n. 376 del 29 novembre 2002, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare
il trattamento fiscale agli effetti dell’IVA applicabile all’attività di concessione di loculi, cappelle ed
altri manufatti nonché il regime IVA applicabile ai servizi cimiteriali posti in essere da una società
privata affidataria alla quale un comune aveva commissionato, mediante un negozio giuridico di
tipo privatistico, la realizzazione dei lavori di ampliamento di due cimiteri comunali ed, al
contempo, la gestione delle opere e dei servizi cimiteriali, quali:
- tumulazioni;
- inumazioni;
- esumazioni;
- cremazioni;
- illuminazione elettrica votiva.
Il quesito posto dalla suddetta società, aveva per oggetto una serie di problematiche sorte, in
particolare, da quando soprattutto i comuni possono esternalizzare i predetti servizi a soggetti
riconosciuti attualmente dal testo unico sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267 del 2000),
quali ad esempio le aziende speciali, le società per azioni, siano esse a partecipazione pubblica
minoritaria o maggioritaria, previsti negli articoli 114, 115 e 116 del medesimo testo unico.
Invero, quest’ultimi soggetti furono istituiti con la legge n. 142 del 1990 (recante l’ordinamento
sulle autonomie locali), adesso sostanzialmente confluita nel suddetto testo unico, la quale
prevedeva all’articolo 22 che gli enti locali (comuni e province) potessero gestire i servizi pubblici,
aventi per oggetto la produzione di beni ed attività, aventi rilevanza sociale e generale attraverso
determinate forme di gestione quali:
- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non fosse
stato opportuno costituire un’istituzione o un’azienda;
- in concessione a terzi, quando sussistevano ragioni tecniche, economiche e di opportunità
sociale;
- a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed
imprenditoriale;
- a mezzo di istituzioni per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, qualora non fosse stata opportuna in
relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti
pubblici o privati.
Prima di analizzare da vicino le conclusioni a cui è pervenuta la suddetta risoluzione, risulta
opportuno sinteticamente esporre il sorgere di detti soggetti ed il trattamento tributario ad esso
applicabile, in quanto ciò è indispensabile nel comprendere l’orientamento dell’Agenzia delle
Entrate nell’interpretare la norma sulle concessioni cimiteriali del 1992.
Trattamento tributario applicabile alle aziende speciali, società per azioni
Successivamente, l’articolo 66, comma 14, del D.L. n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427,
ha stabilito che: “Nei confronti delle società per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli
articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché nei confronti dei nuovi consorzi istituiti a
norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge si applicano, fino al termine del terzo anno
dell’esercizio successivo a quello rispettivamente di acquisizione della personalità giuridica o della
trasformazione in aziende speciali consortili, le disposizioni tributarie applicabili all’ente di
appartenenza.
Relativamente al termine l’articolo 70 della legge n. 549 del 1995, aveva stabilito che in ogni caso
detto termine veniva fissato al 31 dicembre 1999.
Con la risoluzione n. 81 del 2000, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il significato della norma
e la volontà del legislatore ad essa sottesa sono inequivocabili, nel senso quando esiste una norma
tributaria e questa risulta applicabile all’ente territoriale di appartenenza (comune), la medesima
norma può essere applicata anche all’azienda speciale, alla S.p.A. ed al consorzio. In questo e non
in altro consiste l’agevolazione introdotta dal citato articolo 66 del D.L. n. 331 del 1993.
In materia di imposte sui redditi “le disposizioni tributarie” applicabili all’ente territoriale di
appartenenza sono , inconfutabilmente, quelle contenute nell’articolo 88, primo comma, del TUIR,
il quale recita “Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi, quelli ad ordinamento
autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le
associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni non
sono soggetti all’imposta.”.
Dunque, consistendo l’agevolazione in esame nell’applicazione alle aziende speciali e società per
azioni, ecc. delle disposizioni tributarie applicabili al comune, in materia di imposte sui redditi, si
rende possibile applicare ai medesimi soggetti quanto disposto dal citato articolo 88, i quali, quindi,
pur divenendo autonomi soggetti d’imposta nel momento in cui acquistano la personalità giuridica,
restano però esclusi dall’imposizione diretta, ovviamente per il periodo di moratoria fiscale.
Dal punto di vista dell’IVA ,invece, una norma del tenore dell’articolo 88, primo comma, appena
richiamato non esiste. Non esistendo per l’ente territoriale di appartenenza, detta norma non esiste
nemmeno nei confronti dei soggetti sopra richiamati, né è possibile una sua applicazione analogica
in campo IVA. Pertanto, alle aziende speciali, società per azioni ed aziende consortili possono
soltanto applicarsi le disposizioni tributarie, consistenti in agevolazioni ed esoneri, cui sono
assoggettati gli enti di appartenenza, risultando invece del tutto arbitrario estendere ai medesimi
soggetti gli eventuali regimi fiscali particolari di cui beneficiano gli enti locali di appartenenza in
quanto strettamente legati alla propria condizione soggettiva, ossia di soggetti che svolgono “attività
di pubblica autorità” (attività istituzionale).
Pertanto le aziende speciali, le S.p.A. ed i consorzi, come chiarito con la circolare n. 131/E del 1999
e con la risoluzione n. 135/E del 1999, devono ritenersi, invece, esonerati durante il periodo di
moratoria fiscale, dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA ai sensi del D.P.R. n. 100
del 1998, essendo esonerati, per disposizione di legge, da tale adempimento gli enti locali.
Normativa nazionale e comunitaria
L’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (che disciplina l’IVA) stabilisce, tra l’altro,
che “Per gli enti, ivi compresi quelli pubblici, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali (enti non commerciali) si considerano effettuate nell’esercizio di
imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di attività
commerciali.”
Coerentemente, l’articolo 4, paragrafo 5, della sesta direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977,
stabilisce espressamente che gli Stati, le regioni, le province, i comuni ed altri organismi di diritto
pubblico non sono soggetti passivi di imposta per le attività ed operazioni che esercitano in quanto
pubbliche autorità.
Dal combinato disposto delle norme innanzi menzionate si può legittimamente dedurre che il
legislatore (in particolare comunitario) ha inteso escludere dall’IVA i suddetti enti pubblici per il
loro peculiare “status giuridico” che, conseguentemente non può essere trasferito in capo a soggetti
(quali aziende speciali, S.p.A. e consorzi) aventi una personalità del tutto autonoma rispetto all’ente
territoriale di appartenenza da cui promanano e natura giuridica privatistico-imprenditoriale
(risoluzione n. 81 del 2000).
Conseguentemente, per le suddette ragioni, ai fini dell’IVA, un’eventuale applicazione ai soggetti
di cui all’articolo 66 del D.L. n. 331 del 1993, dello stesso trattamento tributario riservato agli enti
territoriali di appartenenza sarebbe stato in palese contrasto con le disposizioni comunitarie.
Concetto di pubblica autorità:
Sentenza della Corte di Giustizia del 17 ottobre 1989 cause riunite nn. 231/87 e 129/88
(nozione di soggetto passivo - enti pubblici)
Per comprendere la genesi della normativa concernente le concessioni cimiteriali risulta necessario
richiamare la sentenza della Corte di Giustizia del 1989 che, nell’esaminare la questione del
trattamento IVA delle concessioni cimiteriali ha fornito un chiarimento sul concetto di soggetto
passivo e soprattutto di ciò che si debba intendere per pubblica autorità.
L’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva (Gli Stati, le regioni, le province e gli
altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni
che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando in relazione a dette attività od
operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni), va interpretato nel senso che le
attività esercitate “in quanto pubbliche autorità” ai sensi di tale norma sono quelle svolte dagli enti
di diritto pubblico nell’ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in
forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati. Sono quindi escluse dal
non assoggettamento le attività svolte dagli enti pubblici non già in veste di soggetti di diritto
pubblico, bensì come soggetti di diritto privato. Spetta a ciascuno Stato membro scegliere la tecnica
normativa più appropriata per trasporre nel diritto nazionale il principio del non assoggettamento
sancito da detta norma.
Il secondo comma (Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono
essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non
assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza.) va
interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti a garantire l’assoggettamento degli enti
pubblici per le attività che svolgono in quanto pubbliche autorità allorché dette attività possono
essere del pari esercitate da privati in concorrenza con essi secondo le norme del diritto privato
oppure in base a concessioni amministrative qualora il loro non assoggettamento sia atto provocare
distorsione di concorrenza di una certa importanza.
Il terzo comma (In ogni caso, gli enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per
quanto riguarda le attività elencate nell’allegato D quando esse non sono trascurabili) mira a
garantire che talune categorie di attività economiche aventi un oggetto importante ed elencate
nell’allegato D alla sesta direttiva non vengano sottratte all’IVA perché svolte da enti pubblici in
veste di pubbliche autorità, va interpretato nel senso che gli Stati membri possono esentare
dall’assoggettamento obbligatorio dette attività qualora esse siano trascurabili, ma non sono tenuti
ad avvalersi di detta facoltà. La norma non impone loro quindi l’obbligo di recepire nella loro
normativa tributaria nazionale il criterio del carattere non trascurabile inteso come condizione per
l’assoggettamento.
Un ente di diritto pubblico può invocare l’articolo 4, paragrafo 5 della sesta direttiva per opporsi
all’applicazione di una disposizione nazionale che sancisca il suo assoggettamento ad IVA per
un’attività svolta in quanto pubblica autorità che non sia elencata nell’allegato D ed il cui non
assoggettamento non sia atto provocare distorsioni di concorrenza di una certa rilevanza.
La sentenza del 17 ottobre 1989 verteva, tra le varie controversie, sull’individuazione del
trattamento IVA delle concessioni di aree e loculi cimiteriali e della cessione di accessori per loculi
cimiteriali realizzate dai comuni.In particolare la Corte è stata chiamata a pronunciarsi
sull’interpretazione da dare all’articolo 4, paragrafo 5, della sesta direttiva.
A tal riguardo, l’Organo Comunitario ha confermato che per l’applicazione dell’esenzione (esonero)
dall’IVA devono essere soddisfatte due condizioni:
A) l’esercizio di attività da parte di un ente pubblico;
B) l’esercizio d attività in veste di pubblica autorità.
Per definire quest’ultima condizione, prosegue la Corte, non è possibile fondarsi sull’oggetto o sul
fine dell’attività dell’ente pubblico, poiché questi elementi vengono presi in considerazione da altre
norme della medesima direttiva e per altre finalità.
Dall’analisi della disposizione in argomento emerge, a parere della Corte, che le modalità
dell’esercizio dell’attività consentono di determinare la portata del non assoggettamento degli enti
pubblici. Infatti, laddove tale norma subordina il non assoggettamento degli enti di diritto pubblico
alla condizione che essi agiscano “in quanto pubblica autorità”, essa esclude dal non
assoggettamento le attività da essi svolte non in quanto soggetti di diritto pubblico, bensì in quanto
soggetti di diritto privato. Per cui l’unico criterio che consenta di distinguere con certezza queste
due categorie di attività è, conseguentemente, il regime giuridico applicato in base al diritto
nazionale di ogni Stato membro.
Pertanto, gli enti di diritto pubblico di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 5, della sesta direttiva
esercitano attività in quanto pubbliche autorità ai sensi di tale norma qualora ciò avvenga
nell’ambito del regime giuridico loro proprio; quando, invece, essi agiscono in forza dello stesso
regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati, non si può ritenere che svolgano attività
di pubblica autorità. La scelta di qualificare l’attività in base a tale criterio spetta al giudice
nazionale.
In definitiva, si deve affermare, a parere della Corte di Giustizia, che il primo comma dell’articolo
4, paragrafo 5, della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che le attività esercitate “in
veste di pubbliche autorità” ai sensi di detta norma sono quelle svolte dagli enti di diritto pubblico
nell’ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in forza dello stesso
regime giuridico cui sono sottoposti gli operatori privati e spetta a ciascuno Stato membro scegliere
la tecnica normativa più consona per trasporre nel diritto nazionale il principio del non
assoggettamento (limitarsi a riprendere la formula o l’espressione utilizzata dalla sesta direttiva o
redigere un elenco di attività per le quali i soggetti di diritto pubblico non devono considerarsi
soggetti d’imposta.
Quindi, al fine di stabilire se l’ente pubblico svolge effettivamente un’attività di “pubblica
autorità” occorre accertare quelle che sono le modalità in cui viene svolta l’attività, ossia esse
devono concretizzarsi in atti pubblicistici-amministrativi, che ovviamente non possono essere
prerogativa di un soggetto avente natura privata.
Concessione di loculi cimiteriali (legge n. 66 del 1992) alla luce delle modifiche intervenute con
la legge n. 142 del 1990 e con il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs.
n. 267 del 2000)
Con il D.L. n. 417 del 1991, convertito dalla legge n. 66 del 1992, il legislatore nel recepire la
sentenza della Corte di Giustizia del 1989, aveva disposto che “le concessioni di aree, loculi
cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli
effetti dell’IVA”.
Con la risoluzione n. 376 del 2002 l’Agenzia delle Entrate ha avuto il merito di aver chiarito la
portata della suddetta disposizione in relazione alle successive leggi che hanno modificato l’assetto
gestionale dei predetti servizi resi precedentemente dagli enti locali in via esclusiva.
Infatti, nel caso prospettato nella risoluzione un comune aveva affidato ad una società
concessionaria (S.r.l.) la gestione delle aree cimiteriali e dei relativi servizi, nell’ambito di tale
attività gestionale la società concessionaria, con scritture private, cede in concessione d’uso per 99
anni i loculi cimiteriali.
Pertanto, si poneva il problema del trattamento IVA applicabile alla concessione dei loculi
cimiteriali posta in essere da un soggetto avente natura privatistica e separato dal comune.
La suddetta disposizione non distingue dal punto di vista soggettivo, sembrerebbe, quindi, anzi
avere una portata oggettiva, ossia applicabile in ogni caso a chiunque (comuni e società
concessionarie) realizzasse l’attività in argomento.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate con la suddetta risoluzione ha precisato che la giurisprudenza
comunitaria (Corte di Giustizia UE), con riferimento all’interpretazione da dare all’articolo 4,
paragrafo 5 della sesta direttiva, ha previsto che il regime di non assoggettamento ad IVA
“presuppone, oltre al fatto che l’attività considerata sia esercitata in veste di pubblica autorità,
l’esercizio di tale attività sia reso da parte di ente pubblico”. Quindi, ne consegue che lo
svolgimento di una determinata attività da parte di un soggetto privato non è di per sé sufficiente ad
escluderla dall’IVA per il solo fatto di consistere nel compimento di atti che rientrano nelle
prerogative della pubblica autorità.
Sostanzialmente, vorrei aggiungere, la norma del 1990, si giustifica e si comprende unicamente
nella misura in cui viene interpretata nell’ambito temporale in cui essa si colloca; infatti, all’epoca
le concessioni cimiteriali erano rese dai comuni, soltanto successivamente (con la nascita dei
soggetti di cui alla legge n. 142 del 1990) e soprattutto attualmente con il testo unico gli enti locali
cominciano ad esternalizzare molti servizi, tra i quali anche quelli svolti nell’ambito cimiteriale.
Per cui alla luce dell’evoluzione che ha subito la normativa che concerne la gestione delle attività,
un tempo prerogativa dei comuni ed altri locali, non può più essere richiamata una disposizione
comunitaria che invece riguarda esclusivamente determinati organismi pubblici e non le società
commerciali.
In definitiva, la risoluzione ha fornito un’oggettiva e corretta interpretazione alla legge del 1992 in
linea con l’orientamento giurisprudenziale degli organi comunitari e lo sviluppo delle norme
nazionali di settore.
A tale conclusione è pervenuta, sostanzialmente, anche la risoluzione più recente emanata
dall’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 149 del 8 luglio 2003), la quale, infatti, ha chiarito che nel
caso di un’azienda speciale che stipula in nome e per proprio conto
Trattamento IVA applicabile ai servizi funebri
I servizi resi nell’ambito cimiteriale possono essere individuati in tre tipologie:
A) Servizi cimiteriali soggetti all’IVA se resi da soggetti privati:
a) inumazioni;
b) tumulazioni;
c) esumazioni;
d) traslazione di salme;
e) cremazioni
Tali servizi rientrano nell’ambito applicativo dell’Iva con aliquota ordinaria, risultano esclusi
soltanto nel caso in cui fossero resi dai comuni nella veste di pubblica autorità, non realizzando
il presupposto soggettivo d’imposta, ai sensi dell’articolo 4, primo comma del D.P.R. n. 633 del
1970.
B) Servizi cimiteriali soggetti all’IVA in ogni caso:
a) manutenzione delle tombe;
b) l’illuminazione elettrica con lampade votive;
c) in genere tutti gli altri servizi disciplinati da disposizioni di natura privatistica, per i quali in
assenza di specifiche disposizioni di rende applicabile l’IVA nella misura del 20%
Prestazioni cimiteriali esenti dall’IVA (Art. 10, n. 27 del D.PR. n. 633 del 1972):
a) disbrigo di pratiche e denunce municipali;
b) allestimento della camera ardente;
c) trasporto del feretro;
d) cessioni del feretro e delle corone mortuarie;
e) cerimonia funebre in chiesa.
La disposizione di esenzione ha carattere oggettivo nel senso che essa si rende applicabile a
prescindere dalla natura giuridica dei soggetti che intervengono nel rapporto tributario. Detto
orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla circolare n. 8 del 14 giugno 1993; pertanto, anche le
prestazioni di servizi di pompe funebri rese da imprese del settore nei confronti di altre imprese
esercenti analoga attività realizzano appieno la previsione esentativa A tal riguardo con la
risoluzione 5 luglio 1989 il Ministero delle finanze ha precisato che l’esenzione si applica anche ai
contratti di appalto avente per oggetto il servizio di trasporto delle salme affidato da un comune ad
una determinata impresa e da quest’ultima a sua volta affidati ad un terzo.
Nell’ambito della previsione normativa di cui all’articolo 10, essendosi in presenza di prestazioni di
servizi e non di cessioni di beni è stato precisato con la risoluzione del 4 luglio 1984 le imprese
sono esonerate dall’obbligo del rilascio dello scontrino fiscale mediante il registratore di cassa.
Attività di cremazione resa contestualmente ai servizi funerari
In relazione alla cremazione che viene resa unitamente ai servizi funerari, si è del parere che non
possa essere richiamata un’eventuale accessorietà ai fini dell’IVA.
Ai sensi dell’articolo 12 del DPR n. 633 del 1972 le operazioni accessorie, siano esse cessioni o
prestazioni, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese non
sono soggette autonomamente all’imposta, ciò significa che l’operazione accessoria segue il
medesimo trattamento tributario dell’operazione principale.
Anche se non sussiste una definizione di accessorietà occorre affermare come dalla prassi
dell’Amministrazione finanziaria si evince un concetto generale in base al quale “per accessoria si
deve intendere l’operazione che assume una posizione secondaria rispetto a quella principale ed è
collegata con quest’ultima da un nesso di condizionalità necessaria o da un nesso di funzionalità,
ossia che la stessa operazione secondaria non può prescindere dalla sussistenza dell’operazione
principale e costituire eventualmente il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio
principale.
Nel caso di specie le due operazioni sembrano del tutto autonome per la cui l’operazione che si
pensa di definire accessoria (cremazione) in verità non rappresenta una condizione necessaria o
funzionale a quella che si presume principale (servizi funerari).
Pertanto, nel pacchetto andrebbero distinte le operazioni con corrispettivi separati e fatturate con
esenzione il prezzo relativo ai servizi funerari e con aliquota del 20% quello concernente il servizio
di cremazione; in caso contrario, divenendo una prestazione complessa a fronte di un unico
corrispettivo, per un principio di carattere generale disciplinante l’imposta sul valore aggiunto, si
dovrebbe applicare l’imposta nella misura del 20%.
Costruzione degli impianti cimiteriali
L’articolo 26-bis della legge 28 febbraio 1990 n. 38, che ha convertito il decreto-legge n. 415 del
1989, come interpretato dall’articolo 1 del decreto-legge n. 417 del 1991, convertito dalla legge n.
66 del 1992, gli impianti cimiteriali, ai soli effetti dell’applicazione dell’aliquota IVA, sono stati
equiparati alle opere di urbanizzazione.
Pertanto ai contratti di appalto per la costruzione delle suddette opere si rende applicabile
l’aliquota IVA del 10%, ai sensi del numero 127-septies, parte terza, della Tabella A allegata al
D.P.R. n. 633 del 1972, il quale infatti dispone che alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti
di appalto relativi alla costruzione degli impianti, opere di cui al 127 quinquies si applica l’aliquota
agevolata; infatti, nel numero 127-quinquies sono ricompresse, tra le altre, anche le opere di
urbanizzazione la cui cessione è soggetta alla medesima aliquota del 10%.
Risoluzione n. 149/E dell’8 luglio 2003 (IRPEG-imputazione al periodo di imposta)
Con la risoluzione n. 149/E del 2003, ultima in ordine di tempo emanata dall’Agenzia delle Entrate
in materia cimiteriale, si è precisato il trattamento fiscale, agli effetti delle imposte sui redditi,
applicabile ai corrispettivi derivanti dagli atti relativi alle concessioni d’uso cimiteriali ed in
particolare il periodo d’imposta al quale devono essere imputati.
La suddetta risoluzione ha analizzato la fattispecie inerente alla gestione delle aree cimiteriali e
relativi servizi posti in essere da un’azienda speciale costituita ai sensi del decreto legislativo n. 267
del 2000 (TUEL).
Sostanzialmente, sulla base di una convenzione tra il comune interessato, precedentemente gestore
dei suddetti beni e servizi, e l’azienda speciale quest’ultima, a decorrere dal 2003, provvede in
nome e per conto proprio a stipulare gli atti relativi alle concessioni d’uso cimiteriali (aree e
manufatti) facendo proprio i relativi corrispettivi versati dai privati.
Nella risoluzione viene chiarito che gli atti (in forma di scrittura privata) con i quali l’azienda
speciale cede in concessione d’uso beni pubblici (demaniali aggiungiamo), quali le aree e manufatti
cimiteriali, a privati per un determinato periodo di anni, possono essere equiparati, con riferimento
alla funzione che tendono ad assolvere, ad un tipico atto di concessione amministrativa, in quanto
consentono ad un soggetto privato l’esercizio di un diritto, nel fattispecie un “diritto d’uso”
determinato su dei beni pubblici generalmente sottratti alla disponibilità privata. Di fatto, a parere
dell’Agenzia, la società affidataria costituisce a favore del privato un diritto reale di godimento sulle
aree o manufatti cimiteriali.
Ai fini fiscali delle imposte sui redditi l’Agenzia ha precisato che trattasi di contratti che hanno per
oggetto cessioni a titolo oneroso, in virtù dell’equiparazione, operata dall’articolo 9, comma 5, del
TUIR che assimila alle cessioni gli atti che, a titolo oneroso, costituiscono o trasferiscono diritti
reali di godimento. In ragione di detta equiparazione la fattispecie è stata fatta rientrare nella
previsione di cui all’articolo 75, comma 2, lettera a), concernente la determinazione dell’esercizio di
competenza per i corrispettivi delle cessioni. In conclusione, i corrispettivi conseguiti a fronte
dell’attività di gestione dei beni cimiteriali posta in essere dalla azienda speciale deve considerarsi
conseguito alla data della stipula, o alla data in cui si verifica l’effetto costitutivo del diritto d’uso,
nell’eventualità che essa, dal contratto, risulta diversa o successiva a quella della stipula.

mercoledì 26 marzo 2008

DESCRIZIONE DELLE ESSENZE DI ALCUNI LEGNI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DI COFANI FUNEBRI

DESCRIZIONE DELLE ESSENZE DI ALCUNI LEGNI UTILI ALLA REALIZZAZIONE DI COFANI FUNEBRI

ABETE BIANCO – Abies alba- fam. Pinaceae
Zona di produzione: Alpina ed Appennina Italiana - Austria – Boemia – Karpazia.
Caratteristiche principali: tessitura da fine a media, fibratura diritta, ma talvolta elicoidale, durezza bassa; la lavorazione avviene agevolmente anche se a volte la presenza di nodi e resina rovina facimente gli utensili. L'essiccazione si effettua senza alcuna difficoltà, l’unione con colla e chiodi è facile da eseguire, ma è di modesta tenuta, l’ incollaggio è comunque agevole. La piallatura e la carteggiatura avvengono senza difficoltà, purchè non sia presente del legno di compressione ( canestro ). La tinteggiatura e la verniciatura portano a discreti risultati.
Il peso specifico a umidità normale è di 440 Kg/m3 medio.

LARICE - Larix decidua fam. Pinaceae
Zona di produzione: Alpina Italiana - Austria Karinzia, Stiria, Tirolo- Boemia. Caratteristiche principali:
tessitura da fine a media, fibratura diritta, ma talvolta elicoidale, durezza bassa; la lavorazione avviene normalmente anche se a volte la presenza di resina particolarmente abbondante incrosta gli utensili. L'essiccazione avviene senza particolari difficoltà pur dovendosi constatare una certa tendenza alle deformazioni. L'unione con chiodi e viti avviene normalmente e anche l'incollaggio si effettua senza particolari difficoltà. La pulitura e la carteggiatura si possono effettuare normalmente, ma i risultati non sempre sono da considerarsi ottimi. La tinteggiatura e la verniciatura sono possibili, i risultati non sono però sempre eccellenti.
Il peso specifico a umidità normale è di 650 Kg/m3 medio.

NOCE ESOTICO - FRAKE' - Terminalia Superba fam. Combretaceae
Zona di produzione: zona equatoriale e tropicale Africana, dalla Liberia, Costa d'Avorio
Ghana, Congo, Zaire, etc. Caratteristiche principali: colore biancastro giallognolo allo stato fresco passante per esposizione all'aria al color bruno chiaro. Le sezioni radiali si presentano con apparenza sericea. Diversi fusti presentano nella parte centrale e attorno ai nodi delle zone di colore a venature grigie o nere, accompagnate da alterazioni presso il midollo (Fraké venato o Nero). La tessitura è mediamente grossolana, la fibratura per lo più diritta; la lavorazione avviene generalmente senza difficoltà, l'essiccazione è agevole e rapida e può essere effettuata sia in forno ad aria calda che all'aperto. L'unione con i chiodi e viti è facile da eseguire e di discreta tenuta, l'incollaggio è agevole. La piallatura e la carteggiatura avvengono senza particolari difficoltà di sorta e la tinteggiatura e la verniciatura non presentano particolari problemi.
Il peso specifico a umidità normale è di 520 Kg/m3.

MOGANO - TIAMA - Entandropragma angolese fam: Meliaceae
Zona di produzione: fascia equatoriale Africana che dall'estremità occidentale della Guinea si spinge sino all'Angola a sud ed all' Uganda ad est. Liberia, Costa d'Avorio,
Cameroun, Gabon, Congo, Zaire, Angola, Uganda, etc. Caratteristiche principali: colore grigiolino o roseo, sfumante gradualmente in una zona di colore intermedio prima di giungere al bruno-rossastro del durame, la cui tonalità diventa più cupa per esposizione all'aria, tanto da passare al rosso-violaceo: La tessitura è grossolana, la fibratura è intrecciata, con zone di controfilo marcato di larghezza irregolare, la lavorazione avviene abbastanza agevolmente. L'essiccazione richiede l'adozione di tutte le misure dirette ad evitare la formazione di fessurazioni o di deformazione. L'unione con i chiodi e viti avviene in maniera agevole ed è di buona tenuta, l'incollaggio non presenta difficoltà, la piallatura e la carteggiatura possono trovare qualche inconveniente a causa delle irregolarità della fibratura. La tinteggiatura e la verniciatura avvengono in maniera normale, anche se è cosigliato il prettrattamento delle superfici.
Il peso specifico a umidità normale è di 580 Kg/m3

MOGANO - DIDELOTIA - Tetraberlinia bifoliata
fam .Leguminosae Caesalpiniaceae
Zona di produzione: foreste pluviali equatoriali dell'ovest africano. Liberia Nigeria, Cameroun, Gabon. Caratteristiche principali: alburno lievemente più chiaro del durame che allo stato fresco è roseo ma con la stagionatura passa a tonalità più cupe sfumanti verso il bruniccio, talvolta compaiono delle venature grigiastre. La tessitura è media e la fibratura generalmente diritta, la durabilità è media; la lavorazione non presenta difficoltà l'essiccazione deve essere condotta naturalmente oppure molto lentamente ad aria calda .
L'incollaggio è regolare e l'unione con i chiodi e viti non presentano difficoltà di sorta, la piallatura e la carteggiatura sono agevoli da eseguire così come la tinteggiatura e la verniciatura.
Il peso specifico a umidità normale è di 680 Kg/m3.

BELI - Microberlinia brazzavillensis - Brachystegia fleuriana
fam. Leguminosae Caesalpiniaceae
Zona di produzione: l'areale naturale di questa specie appare piuttosto ristretto e comprendente le foreste delle zone umide o di bassura del Cameroun e del Gabon meridionale, con qualche tratto del Congo e dello Zaire. Caratteristiche principali: alburno biancastro, abbastanza esteso negli alberi di forte diametro, durame giallo-bruno venato da strisce non rettilinee, ma susseguentisi con una certa regolarità, di colore più intenso: da rossastro bruno-cupo ad oliva, che appaiono bene sulle sezioni radiali. La tessitura è grossolana, la fibratura presenta talvolta un marcato controfilo, la lavorazione è abba-stanza agevole anche se il filo degli utensili deve essere ravvivato frequentemente.
L'unione con chiodi e viti avviene normalmente, così come l'incollaggio; la piallatura
e la carteggiatura possono trovare qualche difficoltà causate dalla presenza di forti quantitativi di resina che arrivano ad incrostare e smussare i ferri. La tinteggiatura e la verniciatura avvengono con buoni risultati dopo il pretrattamento della superficie.
Il peso specifico a umidità normale è di 780 Kg/m3.


BUBINGA - Guibourtia tessmannii - Guibourtia pellegriniana
fam. Leguminosae caesalpiniaceae
Zona di produzione: foreste pluviali della fascia equatoriale Africana che dalla Nigeria orientale si spinge sino alla Zaire. Cameroun, Gabon, Nigeria, Zaire. Caratteristiche principali: l'alburno giallastro è nettamente differenziato dal durame roseo-bruno, per lo più variegato in tonalità violacee: le superfici portate a pulimento possono risultare lucide
La tessitura è molto fine e compatta, la fibratura raramente è diritta, le frequenti ondula-zioni o altre irregolarità determinano figure sfruttate a scopo decorativo e in questo caso viene anche chiamato impropriamente ROSEWOOD. La lavorazione avviene agevolmente solo con l'ausilio di macchinari molto potenti data la durezza della fibra, l'essiccazione de-ve essere condotta lentamente per evitare eventuali fessurazioni; l'unione con chiodi e vi-ti risulta essere di ottima tenuta nonostante la difficoltà dovuta alla durezza, l'incollaggio nel complesso può dirsi agevole. La piallatura e la carteggiatura danno ottimi risultati; la tinteggiatura non è consigliata dato il colore gradevole del legno, e la verniciatura si ef-fettua senza particolari difficoltà
Il peso specifico a umidità normale é di 860 Kg/m3.

EBIARA - Berlinia bracteosa - Berlinia confusa - Berlinia Grandiflora
fam. Leguminosae caesalpiniaceae
Zona di produzione: foreste pluviali della fascia equatoriale africana che si stende dalla Liberia sino all'interno del continente e, a sud, sino all'Angola. Liberia, Costa d'Avorio, Nigeria, Cameroun, Gabon, Congo, Zaire. Caratteristiche principali: l'alburno piuttosto
largo è di colore bianco-grigiastro ed è nettamente differenziato dal durame che va dal roseo al bruno-rossastro variegata o da strisce violacee. Il colore dopo la stagionatura è stabile alla luce. La tessitura è grossolana, la fibratura è per lo più irregolare, sia per la presenza di controfilo, che per canali secretori di gomma scura. La lavorazione è agevole anche nei pezzi di controfilo, l'essiccazione deve essere condotta lentamente e non da problemi particolari, l'unione con chiodi e viti è facile e di buona tenuta, l'incollaggio avviene senza difficoltà. Il colore del legno già di per sé piacevole, non induce a impartirgli altre tinteggiature; la verniciatura non presenta difficoltà, ma richiede la preparazione con più mani di fondo al fine di turare i pori.
Il peso specifico a umidità normale è di 720 Kg/m3.

ROVERE AMERICANO - White Oak - Quercus Alba - fam Fagaceae
Quercia ameicana bianca.
Zona di produzione: area centrale e sudorientale degli Stati Uniti d'America, Ohio, In-diana, Kentucky, Tennessee, Illinoins, Arkansas. Caratteristiche principali: alburno da biancastro a grigiognolo, durame bruno chiaro o roseo carnacino; tessittura grossolana, fibratura generalmente diritta con vena larga nelle tavole laterali. Le quercie bianche a differenza di quelle rosse sono da considerarsi durevoli; la lavorazione avviene senza particolari difficoltà, l'essiccazione molto difficile da effettuarsi viene raramente effettuata in forno, e comunque va condotta molto lentamente onde evitare spaccature e fessurazioni frequenti. L'unione con chiodi e viti avviene bene , però è consigliata la preventiva preparazione delle sedi onde evitare fessurazioni, l'incollaggio è a volte difficoltoso a causa della presenza del tannino nelle fibre, mentre la piallatura e la carteggiatura sono soddisfacenti e danno ottimi risultati. La tinteggiatura e la verniciatura possono essere effettuate solo dopo preventive applicazioni di isolanti e diverse mani di fondo turapori.
Il peso specifico ad umidità normale è di 750 Kg/m3.

YELLOW PINE - Pinus palustri fam. Conifere
Zona di produzione: la zona propria di crescita del pinus palustri, si estende nella parte sudorientale degli Stati Uniti d'America volta in parte verso l'Atlantico e in parte verso il Golfo del Messico. Caratteristiche principali: alburno di ampiezza variabile, biancastro, giallognolo, differenziato dal durame giallo, particolarmente resinoso. Tessitura media e fibratura per lo più diritta ma non molto regolare, durabilità medio-alta. La lavorazione può essere resa difficoltosa dalla quantità di resina presente nelle fibre che attacca gli utensili, l'essiccatura avviene normalmente per stagionatura all'aria, anche se si può fare artificialmente in forno. L'unione con chiodi e viti danno discreti risultati, l'incollaggio è nella norma, mentre la piallatura e la levigatura sono talvolta difficoltose a causa della fibra resinosa. La tinteggiatura risulta essere difficile a causa della fibra altamente resinosa che impermeabilizza la superficie, la verniciatura si ottiene solo dopo aver pretrattato le superfici.
Il peso specifico a umidità normale è di 660 Kg/m3.

OLMO AMERICANO - American Elm - Ulmus americana - Ulmus rubra
fam. fagaceae
Zona di produzione: cresce attraverso la metà orientale degli Stati Uniti d'America.
Caratteristiche principali: con un durame da un chiaro marrone grigiastro ad un marrone rosato, con largo alburno da un bianco-grigiastro ad un marrone chiaro ( White Elm), a
volte il durame assume colorazione marrone rossastro fino ad un marrone scuro con stretto alburno da un bianco grigiastro ad un marrone chiaro ( Red Elm). Il legno degli alberi di foresta primaria nella parte degli stati dei Grandi Laghi della regione settentrionale tende ad essere di un colore grigio più uniforme (Gray Elm o Water Elm). Il disegno di crescita è in qualche modo simile a quello del Frassino, con una venatura dritta ed alcune volte intrecciata e con una tessitura molto cospicua. La lavorazione non è difficoltosa, l'essiccazione è molto difficile da condurre in forno e quindi è consigliata quella na-turale a causa della venatura variabile che provoca forti tensioni nelle tavole. L'unione con chiodi e viti avviene normalmente, così come l'incollaggio non presenta problemi particolari. La piallatura e la carteggiatura danno buoni risultati e la verniciatura si può effettuare normalmente, anche se è consigliato adottare preventive applicazioni di isolanti e diverse mani di fondo turapori.
Il peso specifico a umidità normale è di 620 Kg/m3.

NOCE - Iunglas regia - fam Jungladaceae
Noce Nazionale
Zona di produzione: zona pedemontana delle alpi e dell’ appennino, presente ormai esclusivamente in piantagioni artificiali di alberi sparsi tra i coltivi, entro limiti altimetrici assai ampi, dal Lauretum al Fagetum.
Caratteristiche principali degli alberi: hanno il tipico portamento degli alberi di coltura cresciuti nei coltivi, e cioè di fusto non molto rettilineo, con biforcazioni e chioma inserita piuttosto in basso. Può raggiungere diametro a petto d’uomo di circa 80 cm e altezza di 20-25 metri. Contrariamente all’ opinione molto diffusa che il NOCE sia d’elevata resistenza alle alterazioni, il suo legno è invece soggetto agli attacchi di vari insetti Xilofagi (tarli), la segagione avviene comunque agevolmente senza particolari difficoltà, così pure l'essiccazione anche se è meglio condurla lentamente onde evitare spaccature e fessurazioni frequenti. L'unione con chiodi e viti avviene bene , l'incollaggio è normale, mentre la piallatura e la carteggiatura sono soddisfacenti e danno ottimi risultati. La tinteggiatura e la verniciatura riescono molto bene.
Il peso specifico ad umidità normale è di 720 Kg/m3.

LE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DELLE VERNICI ECOLOGICHE IMPIEGATE E IL LORO EFFETTO SULLA BIODEGRADABILITA’ DEI COFANI IN LEGNO

LE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DELLE VERNICI ECOLOGICHE IMPIEGATE E IL LORO EFFETTO SULLA BIODEGRADABILITA’ DEI COFANI IN LEGNO


Le vernici per legno a base di poliestere insaturo, specie se a base isoftalica, presentano un’ottima resistenza meccanica, chimica e alle intemperie. Sono difficilmente attaccate dai comuni solventi e non sono solubili in acqua.
L’esposizione all’esterno può provocare un ingiallimento della vernice mentre le caratteristiche meccaniche restano costanti per lungo tempo.
L’attacco microbiologico non è stato studiato diffusamente, in mancanza di una precisa normativa di riferimento, comunque l’alta resistenza chimica e la bassissima permeabilità all’acqua del film lo rende molto difficilmente aggredibile. Il cofano mortuario quindi, che sia deposto in loculo in cemento o interrato, non subirà alterazioni che riguardino il film di vernice e potrà quindi essere estratto dal terreno senza che vi siano lasciate tracce di agenti inquinanti.
Le resine per vernici a base di poliestere insaturo sono disciolte in un solvente che partecipa alla reazione di indurimento della vernice entrando quindi a far parte del suo residuo solido. A parte quindi una piccola percentuale di solvente che evapora durante l’applicazione del prodotto e prima che esso indurisca, il residuo solido di una vernice poliestere insatura va dall’ 80% al 95% (approssimativamente 1,2 Kg di fondo e 240 grammi di lucido per ogni cofano).


CICLO DI VERNICIATURA CON VERNICI ECOLOGICHE

Nel ciclo di verniciatura esiste anche la possibilità di utilizzare vernici all’acqua a base di resine acriliche in dispersione. Esse tuttavia possiedono delle resistenze chimiche e meccaniche decisamente inferiori a quelle dei sistemi poliestere; in particolare la loro permeabilità all’acqua, a causa delle tecnologie impiegate per rendere le resine idrodisperdibili, è molto più alta. Ciò rende il film e il legno sottostante più facilmente aggredibili dai microrganismi.
Le vernici all’acqua hanno un residuo solido mediamente intorno al 30%, pienezza e trasparenza inferiori, a parità di spessore, rispetto alle vernici poliestere, inoltre non consentono di ottenere film di brillantezza elevata.
Il vantaggio dell’usare vernici all’acqua risiede nel loro basso impatto ambientale sia in fase di applicazione che successivamente (contengono meno del 10% di solventi), tipicamente non sono infiammabili (meno problemi di manipolazione e stoccaggio), la loro efficienza di trasferimento nel caso dell’applicazione a spruzzo è più alta (si spreca meno vernice sotto forma di nebbia di spruzzaggio).
Tuttavia la presenza d’acqua nelle vernici idrodiluibili causa un forte sollevamento del pelo del legno, quindi la carteggiatura diventa più lunga e difficoltosa, mentre l’essiccazione richiede più tempo, calore e maggiori volumi d’aria rispetto al poliestere. Questa tecnologia è estremamente innovativa nel nostro settore e, a fronte dei sopraccitati vantaggi ambientali, ci pone innanzi ad una scelta etica che mette in secondo piano il puro rapporto qualità/prezzo, che in questo caso viene esattamente ribaltato: qualità finale decisamente inferiore al ciclo poliestere per trasparenza, riempimento, brillantezza, resistenza meccanica all’abrasione ed agli urti; in funzione della minore inalterabilità del film di vernice vi è un attacco batterico. La voce costo viene inoltre incrementata dall’allungarsi dei tempi del ciclo produttivo e del notevole costo delle vernici di questa natura. Per la biodegradabilità del film di vernice il ciclo all’acqua è indicato per i cofani da inumazione.




15 SUGGERIMENTI AI COMUNI PER PICCOLE E GRANDI MODIFICHE ALLE PROCEDURE BUROCRATICHE

15 SUGGERIMENTI AI COMUNI PER PICCOLE E GRANDI MODIFICHE ALLE PROCEDURE BUROCRATICHE


Facilitare il cittadino proponendogli che la documentazione sia effettuata attraverso l'autocertificazione.
Consegnare in via preventiva la situazione aggiornata della titolarità di una tomba di famiglia, così da conoscere le possibilità di sepoltura.
Far conoscere, in via preventiva, le procedure da seguire per un decesso di familiare, per il subentro nella titolarità di sepoltura, le detraibilità ai fini IRPEF e per l'imposta di successione, le condizioni economiche minime, medie e massime per funerali svolti nel Comune, inserendole nei prezzi rilevati dall'ufficio statistica.
Far avere ai partecipanti al funerale un foglio con le indicazioni dell'orario di partenza del trasporto funebre, il percorso da seguire fino alla destinazione prescelta, il luogo ove si svolgerà la cerimonia funebre. Si eviteranno le corse nel traffico per non perdere di vista il carro funebre e si garantirà nel contempo un'ordinata formazione del corteo, eliminando l'imbarazzo generale sul cosa fare e dove andare.
Nei progetti di costruzioni cimiteriali considerare che il fruitore è, generalmente, persona anziana, quindi:
prevedere brevi percorsi dal parcheggio o dalla fermata del mezzo pubblico all'interno del cimitero;
collocare cartelli segnaletici per facilitare l'uscita, l'identificazione di zone e monumenti funebri di rilievo architettonico o storico. Creare dei punti di riferimento;
limitare le file di loculi in altezza a 3, 4 al massimo;
prevedere ascensori e sistemi di abbattimento di barriere architettoniche;
riservare parte dei manufatti a fasce di popolazione portatrici di handicap, per facilitarne la fruibilità.
Abbondare in punti di distribuzione dell'acqua e di raccolta dei rifiuti.
Dotare di servizi igienici, con frequente pulizia, le varie zone cimiteriali.
Attrezzare luoghi di sosta, adeguatamente ombreggiati, con panchine ove riposare e socializzare.
Prevedere piani di calpestio dei vialetti in materiali tali da minimizzare le pozzanghere d'acqua e le zone fangose.
Abbondare in prati a verde, piante e vasi d'acqua.
Valutare la convenienza di introdurre mezzi a propulsione elettrica per lo spostamento interno al cimitero e dotare di rastrelliere per biciclette gli accessi.
Dare conclusione al rito di sepoltura con chiusura della buca o del tumulo, anche realizzata con sistemi mobili. Le operazioni definitive effettuarle successivamente, in particolare laddove si debba intervenire con mezzi meccanici.
Considerare l'impianto di cremazione un luogo ove compiere un rito e non alla stregua di un inceneritore. Prevedere la sala cerimonie pluriconfessionale, impianti di diffusione sonora, ambienti luminosi e architettonicamente validi.
Prevedere frequenze di raccolta dei rifiuti cimiteriali ordinari, quali fiori secchi, ceri, ecc. adeguate alla stagione.
Ispezionare con apposito personale in divisa l'interno del cimitero con l'intento di ridurre al minimo i furti di fiori e vasi dalle tombe e per dare un senso di sicurezza ai visitatori, che spesso si sentono psicologicamente e concretamente soli.
 
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