martedì 25 marzo 2008

Modifiche del regime fiscale per il settore funebre e cimiteriale

Modifiche del regime fiscale per il settore funebre e cimiteriale

Obiettivi:
1) Contrasto all’evasione fiscale e alla riduzione della provvista di “nero” che favorisce il sistema delle “mazzette” per il dirottamento di funerali verso impresa funebre che paga.
SOGGETTI INTERESSATI ALL’EVASIONE
DISCRETA 1) Imprese di pompe funebri
ALTISSIMA 2) artigiani marmisti con rapporti diretti con utenza in cimitero
MOLTO ALTA 3) Imprese edili con rapporti diretti con utenza in cimitero
ELEMENTI ORIENTATIVI
N° decessi annui : 550.000
Stima spese funebri medie/funerale:
(Min. 1700 € – Max. 10.000 €.Valor medio 3.500 €)
Stima opere lapidee cimiteriali/funerale
(Min. 750 € – Max. 10.000 e + €. Valor medio 1.500 €)
2) Favorire manutenzione tombe nei cimiteri, ottenendo al contempo recupero del patrimonio esistente sia dal punto di vista monumentale, sia di disponibilità di posti salma, vista anche la carenza degli stessi.
3) Semplificare la esternalizzazione della gestione dei servizi cimiteriali, chiarendo talune situazioni del passaggio, che creano indeterminatezza da un lato e si risolvono in un aggravio per chi voglia intraprendere questa strada o in differenti applicazioni del regime tributario in funzione della diversità di modalità di gestione.

Soluzioni proposte

1) Eliminazione esenzione oggettiva IVA per settore funebre, contestuale passaggio aliquota al 10% e contemporaneo innalzamento della detrazione art. 15 TUIR da 1549 € a 10.000 €, ma anziché sul 100% dell’importo sul 50% dello stesso, con l’aggiunta nelle spese detraibili di quanto specificatamente attinente al settore dell’edilizia e delle opere lapidee e cimiteriali;
2) Riduzione dell’aliquota IVA della cremazione al 10% (sia quindi in costanza di funerale che dopo, ad es. per cremazione salme inconsunte), indipendentemente dalla forma di gestione (in economia diretta, esternalizzata);
3) Per operazioni cimiteriali eliminazione del fuori campo d’imposta per i Comuni e passaggio di tutte le attività ad aliquota del 10%, non essendo le stesse dovute in quanto pubblica autorità. Permangono al 10% le concessioni cimiteriali. Restano fuori campo d’imposta i diritti di polizia mortuaria, cimiteriali e per rilascio autorizzazioni in genere laddove rilasciati dal Comune come pubblica autorità;
4) Illuminazione votiva al 20% per chiunque
5) Detrazioni per ristrutturazione tombe assimilabili a quelle per l’abitazione (estendimento del regime del 36%);
6) Favorire la esternalizzazione della gestione dei cimiteri comunali eliminando ogni imposta nella messa in disponibilità di manufatti ed aree al gestore;
7) Chiarire che nell’incasso anticipato di tariffe per operazioni cimiteriali future o a garanzia di esecuzione di servizi futuri al concessionario di sepoltura, la componente accantonata a tale scopo non è tassabile come reddito dell’esercizio nel quale avviene l’accantonamento, in quanto destinata a copertura di futuri costi certi, corrispondenti ad esumazioni, estumulazioni, manutenzione e costi gestionali.


Calcolo effetti finanziari della norma proposta

Premesso che la detrazione ai fini IRPEF delle spese funerarie non pare, più adeguata ai costi effettivamente praticati dal mercato, favorendo una cospicua possibilità di evasione fiscale non solo nel mercato delle pompe funebri, ma anche in quello parallelo dell’edilizia cimiteriale e delle opere lapidee cimiteriali;
Premesso altresì che anche nel settore di che trattasi occorre predisporre adeguamenti alla normativa UE, si ritiene proponibile una modificazione della esenzione esistente per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in occasione degli eventi luttuosi, con contemporaneo assoggettamento ad un prelievo IVA nella misura ridotta del 10%.
Pertanto si prevede di elevare il tetto massimo della detrazione IRPEF di cui sopra dal 100% di € 1549,37 al 50% di €. 10.000,00 per ogni funerale, nei limiti delle fatture pagate.
Con la soluzione proposta si adegua ad un valore congruo e di mercato il limite prima esistente, incapace di rappresentare la situazione effettiva, ma se ne flessibilizza l’applicazione consentendo di ricomprendere nell’esenzione anche importi che altrimenti sfuggirebbero.

Tenuto presente che, dai dati statistici degli ultimi 10 anni, i decessi possono essere considerati mediamente in n. 550.000 annui con un fatturato del settore funebre, edile cimiteriale e di opere lapidee cimiteriali in 852,154 milioni di € (calcolato sulla base di quanto detraibile ai fini IRPEF: € 1549,37), mentre sulla base dei dati stimati di mercato si può ragionevolmente supporre un giro d’affari annuo di 2.750 milioni €, pari a 5.000 € euro medi a funerale.
Si evidenzia una supposta sottovalutazione del fatturato (considerabile come evasione potenziale) di 1897,8 milioni di € che, ad aliquota media del 27%, determina un minor introito annuo per l’erario di 512,4 milioni di €.
Considerato che nella ipotesi dell’aumento del plafond di detraibilità ai fini IRPEF dalla cifra su indicata devono essere detratti i minori introiti derivanti dall’aumento della detrazione da 1549 € a 5000 €, così calcolati: (5000-1549)*550.000*22%= 417,5 milioni di €, il recupero per l’Erario si attesterebbe su complessivi 94,9 milioni di € all’anno.
Ai fini IVA l’applicazione dell’aliquota del 10% consentirebbe un sostanziale equilibrio fra entrate ed uscite, cioé tra IVA che viene ad aggiungersi (col passaggio dal fuori campo o da esenzione) e quella che si perde (con l’allineamento al 10%) se l’incidenza dei beni e servizi si attesta al 25% del fatturato, come è possibile stimare in lavori ad alta intensità del fattore lavoro quali sono quelli oggetto della proposta.

La estensione della detrazione dei lavori di ristrutturazione alla tomba (parificata all’ultima casa) si compensa con la emersione del sommerso, al pari di quanto già avviene nel campo della ristrutturazione dell’abitazione, con l’IVA al 10%.

Si intende inoltre favorire la esternalizzazione della gestione dei cimiteri comunali, eliminando ogni incertezza interpretativa e quindi chiarendo che non è dovuta l’imposta nella messa in disponibilità di manufatti ed aree al gestore da parte del Comune.
Allo stesso modo viene chiarito che nell’incasso anticipato di tariffe per operazioni cimiteriali future o garanzia di esecuzione di servizi futuri al concessionario di sepoltura, la componente accantonata a tale scopo non è tassabile come reddito dell’esercizio nel quale avviene l’accantonamento, in quanto destinata a copertura di futuri costi certi, corrispondenti ad esumazioni, estumulazioni, manutenzione e costi gestionali. Il basso numero di situazioni di affidamento esterno esistente, nonché il comportamento contabile individuato e corrispondente alla quasi totalità dei soggetti operanti non determina nuovi oneri per l’Erario.

Nel complesso le soluzioni presentate comportano un beneficio all’Erario sostanzialmente dato dal recupero di gettito da evasione presunta di imposta sui redditi.

Si precisa inoltre che, al di là degli effetti specifici per l’Erario, le misure proposte sono capaci di ridurre la provvista di nero capace ad imprenditori funebri di alimentare il mercato del racket del caro estinto e al tempo stesso di avviare una importante azione di recupero di patrimonio cimiteriale già costruito, utile soprattutto in situazioni di difficoltà e carenze di posti salma, generalmente avvertibile nei medi e grandi Comuni italiani.
Relazione illustrativa

L’articolo interviene con una serie appropriata di misure per contrastare l’evasione fiscale e conseguentemente ridurre la provvista di “nero” che favorisce sistemi illeciti per il dirottamento di funerali verso impresa funebre corruttrice.
Si tratta di una serie di misure coordinate che consentono la eliminazione dell’esenzione oggettiva IVA per settore funebre, il contestuale passaggio dell’aliquota al 10% e contemporaneo innalzamento della detrazione art. 15 TUIR da 1.549 € a 10.000 €, ma anziché sul 100% dell’importo sul 50% dello stesso, con l’aggiunta nelle spese detraibili di quanto specificatamente attinente al settore dell’edilizia e delle opere lapidee e cimiteriali;
È inoltre prevista:
– la riduzione dell’aliquota IVA della cremazione al 10% (sia quindi in costanza di funerale che dopo, ad es. per cremazione salme inconsunte), indipendentemente dalla forma di gestione (in economia diretta, esternalizzata);
– la eliminazione per operazioni cimiteriali del fuori campo d’imposta per i Comuni e passaggio di tutte le attività ad aliquota del 10%, non essendo le stesse dovute in quanto pubblica autorità. Permangono al 10% le concessioni cimiteriali. Restano fuori campo d’imposta i diritti di polizia mortuaria, cimiteriali e per rilascio autorizzazioni in genere laddove rilasciati dal Comune come pubblica autorità;
– che l’aliquota IVA della illuminazione votiva permanga al 20%;
– che detrazioni per ristrutturazione di tombe siano assimilabili a quelle per l’abitazione ai fini dell’estendimento del “regime del 36%”;
– di favorire la esternalizzazione della gestione dei cimiteri comunali eliminando ogni imposta nella messa in disponibilità di manufatti ed aree al gestore;
– di chiarire che nell’incasso anticipato di tariffe per operazioni cimiteriali future o a garanzia di esecuzione di servizi futuri al concessionario di sepoltura, la componente accantonata a tale scopo non è tassabile come reddito dell’esercizio nel quale avviene l’accantonamento, in quanto destinata a copertura di futuri costi certi, corrispondenti ad esumazioni, estumulazioni, manutenzione e costi gestionali.
Infine, per favorire l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate delle attività svolte nel settore, è prevista una specifica collaborazione da parte dei Comuni.


Articolo unico
(Agevolazioni fiscali in occasione del funerale e modifica del regime IVA in campo funerario)
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole “spese funebri” vengono sostituite con le parole “spese funebri, opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre” le parole: “a 3 milioni di lire ( 1.549,37 euro)” sono sostituite dalle seguenti: “al 50% degli importi pagati fino ad un totale di diecimila euro”.
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 all’articolo 10, comma 1, il numero 27 è soppresso.
3. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, alla Tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all’aliquota del 10%, dopo il numero 41-quater è aggiunto il seguente: “Prestazioni di servizi funebri, necroscopici, cimiteriali, per la cremazione e delle forniture di beni ad essi connessi nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre”.
4. La detrazione di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni è applicabile anche alle categorie di interventi effettuate dal proprietario o dal concessionario di tomba o sepoltura cimiteriale in genere, per lavori di manutenzione e ristrutturazione della stessa, ivi comprese le eventuali operazioni cimiteriali necessarie.
5. Nella gestione di cimiteri affidata a terzi dal Comune i fondi accantonati per garantire l’esecuzione di operazioni cimiteriali future a scadenza della concessione o al termine di inumazioni ordinarie, come anche per la gestione e manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono tassabili laddove corrispondano ad accantonamenti conseguenti ad incassi in unica soluzione delle tariffe o canoni corrispondenti.
6. Nella esternalizzazione di servizi cimiteriali dal Comune ad affidatari dell’esercizio cimiteriale il passaggio in disponibilità di manufatti ed aree realizzate dal comune in epoche passate e necessari per garantire l’esecuzione del servizio non è soggetto ad alcuna imposta.
7. I Comuni trasmettono alla amministrazione della Agenzia delle entrate competente per territorio, entro il mese di gennaio, l’elenco dei servizi funebri che hanno autorizzato nell’anno precedente, con l’indicazione degli esercenti l’attività funebre che vi hanno provveduto. Analogamente per quanto concerne le autorizzazioni rilasciate per prodotti lapidei e marmorei nei cimiteri con l’indicazione delle ditte autorizzate alla loro messa in opera.

1 commento:

Anonimo ha detto...

UN buon contributo, la rigrazio per la chiarezza Il regime IVA è molto complicato soprattutto per le attività non gestite direttamente dai comuni.

 
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